INDIVIDUAZIONE DI SUB-CRITERI E SUB-PUNTEGGI PER LA VALUTAZIONE QUALITATIVA: RIENTRA NELLA SFERA DI FACOLTÀ DISCREZIONALE DELLA STAZIONE APPALTANTE (108)
In tema di affidamento di contratti pubblici, il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche della commissione giudicatrice è pieno e penetrante ma incontra l'invalicabile limite del divieto di sostituzione, essendo circoscritto al riscontro estrinseco di ragionevolezza e all'assenza di palese travisamento dei fatti.
Sotto il profilo della lex di gara, l'art. 108, comma 7, del D.Lgs. 36/2023 degrada la previsione di sub-criteri e sub-punteggi a mera facoltà per la Stazione Appaltante, non sussistendo vizio di legittimità della procedura laddove la trasparenza valutativa sia presidiata da chiare direttive motivazionali nel disciplinare e da un corrispondente giudizio analitico espresso in sede di valutazione.
"[...] va in via preliminare rimarcato che per consolidata giurisprudenza (da ultimo: Cons. Stato, Sez. V, 28-7-2026, n. 6126):
a) la valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla commissione attraverso l’espressione di giudizi e l’attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione insindacabile salvo che essa sia affetta da manifesta illogicità;
b) il controllo del giudice è pieno, ossia tale da garantire piena tutela alle situazioni giuridiche private coinvolte; è vero che egli non può agire al posto dell’amministrazione ma può sicuramente censurare la scelta chiaramente inattendibile, frutto di un procedimento di applicazione della norma tecnica viziato, e annullare il provvedimento basato su di essa;
[...]
d) se è assodato che il giudice ha pieno accesso al fatto, occorre aggiungere che l’accesso al fatto non può consentire la sostituzione del giudice alla pubblica amministrazione nelle valutazioni ad essa riservate;
e) scontata l’opinabilità della valutazione, il giudice non può sostituirsi all’amministrazione, essendogli consentita la sola verifica di ragionevolezza, coerenza e attendibilità delle scelte compiute dalla stessa; se è stata riscontrata una corretta applicazione della regola tecnica al caso di specie, il giudice deve fermarsi, quando il risultato a cui è giunta l’amministrazione è uno di quelli resi possibili dall’opinabilità della scienza, anche se esso non è quello che l’organo giudicante avrebbe privilegiato;
[...]
g) in conclusione sul punto, il sindacato del giudice nel valutare la legittimità di valutazioni frutto di discrezionalità tecnica, è pieno, penetrante, effettivo, ma non sostitutivo; dinanzi a una valutazione tecnica complessa il giudice può pertanto ripercorrere il ragionamento seguito dall’amministrazione al fine di verificare in modo puntuale, anche in riferimento alla regola tecnica adottata, la ragionevolezza, la logicità, la coerenza dell’iter logico seguito dall’autorità, senza però potervi sostituire un sistema valutativo differente da lui stesso individuato (tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. V, 24 agosto 2023, n. 7931, Consiglio di Stato, Sez. V, 27 maggio 2026, n. 4294)."
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