Giurisprudenza e Prassi

OMESSA INDICAZIONE NEI CAM NEI DOCUMENTI DI GARA - ETEROINTEGRAZIONE (57)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2025

Sul punto si deve osservare che, a partire dalla recente sentenza del Consiglio di Stato, resa nell’adunanza plenaria 26 aprile 2018, n. 4, la giurisprudenza amministrativa ha statuito che “In riferimento alla clausola immediatamente escludente che si assuma consistere nella difficoltà/impossibilità di formulare un'offerta, la casistica giurisprudenziale vi include anche le clausole che impongono oneri o termini procedimentali o adempimenti propedeutici alla partecipazione di impossibile soddisfazione o del tutto spropositati”; tra questi casi possono essere annoverati anche le prescrizioni “impongano obblighi contra ius, ovvero presentino gravi carenze nell'indicazione di dati essenziali per la formulazione dell'offerta” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 4 maggio 2023, n.2729). “Del resto, quando la violazione dei principi che informano le procedure di evidenza pubblica risulta già immediatamente evidente e percepibile al momento dell'indizione della gara … posporre l'impugnazione della lex specialis fino al momento dell'aggiudicazione non solo non risulta coerente, ma si pone anche in contrasto con il dovere di leale collaborazione e con i principi di economicità dell'azione amministrativa e di legittimo affidamento, immanenti anche nel

procedimento amministrativo che governa le procedure evidenziali” (T.A.R. Lazio, sez. III, 3 gennaio 2023, n. 62).

Ne deriva che il motivo proposto risulta irricevibile per mancata impugnazione tempestiva della legge di gara entro trenta giorni dalla pubblicazione, essendo i suddetti principi applicabili a fortiori nel caso in cui, come nella presente vicenda oggetto di esame, il ricorrente, non solo attenda di verificare di non essersi collocato in posizione utile all’aggiudicazione, per decidere se impugnare la lex specialis o meno, ma addirittura nulla eccepisca circa la violazione delle invocate prescrizioni ministeriali da parte dei controinteressati, limitandosi a stigmatizzare in generale l’illegittimità della legge di gara per la violazione asserita di questi ultimi (TAR Lazio, sede di Roma, Sez. II ter, 6 marzo 2024 nn. 4493, 4494 e 4495).

La deduzione si palesa, poi, anche infondata.

In primis perché trova applicazione il principio dell’eterointegrazione dei CAM nella documentazione di gara, in virtù del quale laddove i CAM non fossero esplicitamente menzionati nei bandi, dovrebbero essere automaticamente integrati nella legge di gara stessa, senza che questa possa essere oggetto di un provvedimento demolitorio.

In secondo luogo, la difesa erariale chiarisce che nei documenti progettuali allegati agli atti di gara (v. Progetto di Fattibilità Tecnico Economica – Elaborato “D02 SPECIFICA TECNICA PRESTAZIONALE” – doc. 28) viene espressamente sancito il rispetto di quanto statuito dall’art. 57, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, con l’ovvia conseguenza che la prospettazione operata da parte ricorrente non può trovare accoglimento anche per tale ragione.



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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
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