CAM: SONO OBBLIGATORI E NON VI E' DISCREZIONALITA' DELLA PA (57)
In tema di appalti verdi, la Stazione Appaltante non gode di discrezionalità in ordine al rispetto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei decreti CAM vigenti, i quali devono essere integralmente recepiti nella documentazione di gara. È illegittima la scelta di una Stazione Appaltante di stabilire standard ambientali inferiori (quali l'indicazione della classe Euro 6) rispetto a quelli minimi prescritti dal D.M. 17 giugno 2021 per il settore trasporti, non potendo ragioni di opportunità o di presunta tutela della concorrenza – non supportate da un'istruttoria attuale e rigorosa – giustificare la disapplicazione di norme poste a presidio di interessi superindividuali.
“Laddove il servizio da affidare rientri nel campo di applicazione di un decreto CAM vigente, non sussiste alcuna discrezionalità dell'Amministrazione in ordine al rispetto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nel decreto: queste, infatti, devono essere obbligatoriamente previste nella documentazione di gara, senza alcuna deroga o possibilità di modulazione”; “Non è, dunque, sufficiente richiedere [...] che i mezzi utilizzati per l'esecuzione contrattuale siano di classe Euro 6, in quanto tale caratteristica non è idonea a determinare il rispetto dei requisiti tecnici minimi imposti dal decreto”.
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

