RIBASSO - COSTI DELLA MANODOPERA: ENNESIMA ERRATA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA CODICISTICA
Osserva questo collegio che, la ricorrente, in linea di principio, non contesta che il costo della manodopera sia ribassabile ma sostiene che, laddove il concorrente intenda agire in concreto su tale costo, avrebbe dovuto ricomprendere la relativa percentuale di ribasso nell’ambito del prezzo diminuito proposto sull’importo di € 1,880, strettamente relativo alla fornitura dei beni necessari per somministrare il singolo pasto, depurato dal costo della manodopera.
L’assunto non è condivisibile e non trova conferma nella disciplina di gara.
In primo luogo, questa linea interpretativa rischierebbe di premiare il concorrente che abbia proposto non l’offerta economica nel complesso più bassa bensì il ribasso più alto sulla sola componente del servizio (singolarmente pari ad € 1.880,00), al netto del costo della manodopera (singolarmente pari ad € 4.618,00). Tutto ciò condurrebbe ad un risultato non conveniente in termini economici per la stazione appaltante, in contrasto pertanto coi principi di ragionevolezza, concorrenza, parità di condizioni ed economicità.
In secondo luogo, la linea interpretativa sponsorizzata dalla ricorrente produrrebbe un contrasto interno tra le prescrizioni che regolamentano la gara posto che, come sopra illustrato, il capitolato d’oneri considera il costo della manodopera ed il relativo eventuale ribasso come componente dell’offerta economica, in quanto tale concorrente per attribuire il punteggio complessivo.
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