ILLEGITTIMA LA RIMODULAZIONE DEL COSTO MANODOPERA PER COPRIRE OFFERTE MIGLIORATIVE (110.5)
È legittima l'esclusione dalla gara dell'operatore economico che, in sede di verifica di anomalia, proceda a una rimodulazione sostanziale dei costi della manodopera precedentemente dichiarati, tentando di giustificare il ribasso attraverso l'esclusione di oneri obbligatori (formazione, permessi) o l'impropria inclusione di rimborsi spese e indennità di tirocinio nella base retributiva. Il costo del lavoro deve essere determinato sulla base del monte ore contrattuale, costituendo quest'ultimo un onere strutturale certo e non eludibile attraverso stime teoriche arbitrarie.
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