RINNOVO CCNL INTERVENUTO PRIMA DELLA VERIFICA DI ANOMALIA: L'AUMENTO DELLA MANODOPERA DEVE ESSERE OGGETTO DI SPECIFICA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ (110)
Ai fini della valutazione di anomalia dell’offerta ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante è tenuta a verificare la congruità dei costi della manodopera tenendo conto dei rinnovi contrattuali del CCNL applicabile intervenuti nelle more del sub-procedimento di verifica. L’imprenditore deve infatti considerare i periodici rinnovi contrattuali come eventi prevedibili, non potendo giustificare la sostenibilità dell'offerta sulla base di parametri economici superati al momento dell'aggiudicazione.
"[...] l’aumento del costo del personale impiegato, derivante dal periodico rinnovo dei contratti collettivi di lavoro applicabili al settore, “non dovrebbe essere considerato un evento imprevedibile ma una normale evenienza di cui l’imprenditore dovrebbe sempre tenere conto nel calcolo della convenienza economica dell’offerta presentata in gara”; mentre è “irrilevante la circostanza che per il calcolo progettuale del costo del lavoro la stazione appaltante abbia fatto riferimento ai parametri [di altro precedente] CCNL […], poiché […] la verifica di congruità si proietta anche sulla fase di esecuzione del contratto (mentre i dati utilizzati per la predisposizione del bando di gara e per il calcolo dell’importo a base di gara hanno il solo scopo di effettuare una stima minima del costo del lavoro del contratto da affidare)” (Cons. Stato, V, n. 453 del 2024; Cons. Stato, V, n. 6652 del 2023)."
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