Giurisprudenza e Prassi
I VALORI TABELLARI DEL COSTO DEL LAVORO NON COSTITUISCONO MINIMI SALARIALI INDEROGABILI (110.1)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2025
In tema di offerte anormalmente basse, il mero scostamento dai valori medi tabellari del costo del lavoro non impone alla stazione appaltante l'attivazione automatica del procedimento di verifica di anomalia, rientrando tale valutazione nell'ampia discrezionalità dell'amministrazione. Il 'costo medio' tabellare si distingue dal 'minimo retributivo' inderogabile, rappresentando quest'ultimo l'unico vero limite all'autonomia negoziale dei concorrenti a garanzia della dignità del lavoro.
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