Giurisprudenza e Prassi
NATURA PROGRAMMATORIA DEL COSTO DELLA MANODOPERA NEGLI ACCORDI QUADRO (108.9)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA Sentenza
2026
In tema di accordo quadro, l'obbligo di indicazione dei costi della manodopera deve essere interpretato in coerenza con la natura programmatoria della fattispecie contrattuale; ne consegue che, stante l'impossibilità di predeterminare con esattezza il volume e la cadenza delle prestazioni (c.d. interventi a chiamata), è legittimo l'operato della stazione appaltante che valuti congruo un costo della manodopera basato su stime medie, non potendo il giudizio di anomalia fondarsi su rigidi calcoli matematici ex ante.
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