L'ERRORE MATERIALE RICONOSCIBILE SUI COSTI MANODOPERA NEL BANDO NON COMPORTA L'ANNULLAMENTO DELLA GARA
Non è suscettibile di annullamento il bando di gara che riporti costi della manodopera errati rispetto alla sottostante relazione tecnica, qualora l'errore sia macroscopico, riconoscibile e il bando stesso rinvii agli atti progettuali per la quantificazione definitiva del fabbisogno. In tale ipotesi, l'operatore economico diligente ha l'onere di richiedere chiarimenti alla stazione appaltante anziché procedere all'impugnazione immediata della clausola, dovendosi privilegiare un'interpretazione sistematica della documentazione di gara che consenta di ricostruire l'effettiva volontà dell'amministrazione.
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