Giurisprudenza e Prassi

INAMMISSIBILE LA RETTIFICA POSTUMA DEI COSTI MANODOPERA MEDIANTE SPOSTAMENTO NELLE SPESE GENERALI (108.9)

CONSIGLIO DI STATO Sentenza 2026

L'operatore economico non può legittimamente giustificare un'indicazione irrisoria dei costi della manodopera sostenendo, solo in sede di verifica dell'anomalia, di averli inclusi nelle spese generali, poiché ciò integra una rettifica postuma di un elemento essenziale dell'offerta economica in violazione del principio di parità di trattamento e degli obblighi di trasparenza.

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