Giurisprudenza e Prassi

INAMMISSIBILE LA CENSURA SUI COSTI DELLA MANODOPERA SE IL RICORRENTE HA COMMESSO LA MEDESIMA OMISSIONE (108.9)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025

È inammissibile, per violazione del principio del nemo potest venire contra factum proprium e per abuso del processo, il motivo di ricorso con cui l'operatore economico censura l'aggiudicataria per la mancata indicazione dei costi della manodopera nell'offerta economica, qualora il ricorrente stesso abbia omesso tali indicazioni nella propria proposta, strumentalizzando la tutela giurisdizionale per un fine meramente opportunistico.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)