Giurisprudenza e Prassi
IL DIVIETO DI MODIFICA DEI COSTI DELLA MANODOPERA NELLA VERIFICA DI ANOMALIA (108.9)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2026
In sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, è preclusa all'operatore economico la modifica o l'integrazione dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza inizialmente dichiarati, qualora tale variazione non sia riconducibile a errori materiali minimi o sopravvenienze, costituendo altrimenti un'inammissibile rettifica di un elemento essenziale dell'offerta in violazione della par condicio.
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