Giurisprudenza e Prassi

INCOERENZA TRA COSTI DELLA MANODOPERA E OFFERTA TECNICA: L’ESCLUSIONE E' LEGITTIMA (110)

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2026

Nelle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici regolate dal D.Lgs. 36/2023, l'obbligo di indicazione separata dei costi della manodopera risponde alla finalità di garantire la trasparenza e la tutela delle condizioni di lavoro, escludendo che tali costi possano essere surrettiziamente assorbiti da voci generiche o compensati ex post con margini di utile. Laddove le figure professionali previste dal gruppo di lavoro offrano un’attività tendenzialmente continuativa che concorre all’erogazione della prestazione promessa in offerta tecnica, i relativi costi devono essere indicati tra gli oneri della manodopera, anche mediante imputazione pro quota. "L’inclusione dei relativi costi nell’ambito delle spese generali non pare corretta, non integrandosi alcun specifica eccezione all’obbligo di una distinta ed espressa indicazione di tali costi tra gli oneri della <manodopera>" (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 16.09.2024, 7582); "tali voci [...] risultano evidentemente insufficienti a coprire l'importo complessivo per il personale ulteriore [...] per cui il loro utilizzo nei termini prospettati della ricorrente finirebbe per erodere le somme che la società ha preventivato per altri rilevanti obiettivi".

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)