INCOERENZA TRA COSTI DELLA MANODOPERA E OFFERTA TECNICA: L’ESCLUSIONE E' LEGITTIMA. SEGGIO DI GARA ANCHE IN CASO DI OEPV (110)
Nelle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici regolate dal D.Lgs. 36/2023, l'obbligo di indicazione separata dei costi della manodopera risponde alla finalità di garantire la trasparenza e la tutela delle condizioni di lavoro, escludendo che tali costi possano essere surrettiziamente assorbiti da voci generiche o compensati ex post con margini di utile. Laddove le figure professionali previste dal gruppo di lavoro offrano un’attività tendenzialmente continuativa che concorre all’erogazione della prestazione promessa in offerta tecnica, i relativi costi devono essere indicati tra gli oneri della manodopera, anche mediante imputazione pro quota. "L’inclusione dei relativi costi nell’ambito delle spese generali non pare corretta, non integrandosi alcun specifica eccezione all’obbligo di una distinta ed espressa indicazione di tali costi tra gli oneri della <manodopera>" (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 16.09.2024, 7582); "tali voci [...] risultano evidentemente insufficienti a coprire l'importo complessivo per il personale ulteriore [...] per cui il loro utilizzo nei termini prospettati della ricorrente finirebbe per erodere le somme che la società ha preventivato per altri rilevanti obiettivi".
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Sotto il profilo procedurale, è stata confermata la legittimità dell'operato del Seggio di Gara, deputato all'apertura materiale delle buste e al rinvio al RUP per la fase valutativa dell'anomalia.
In questo contesto, non giova a parte ricorrente richiamare l’art. 93, comma 7 del D.Lgs n. 36/2023, a mente del quale “nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante (…)”. Detta disposizione, difatti, si limita a riconoscere espressamente che per le procedure di gara aggiudicate al minor prezzo la valutazione delle offerte, in mancanza di una vera e propria offerta tecnica da esaminare secondo criteri di qualità, possa essere affidata interamente al seggio di gara. La norma, tuttavia, non comporta che il ruolo di detto organo sia confinato esclusivamente a tale tipologia di procedura, ma conferma invece che può operare e finanche gestire l’intera gara laddove l’attività richiesta non comporti spendita di discrezionalità tecnica e, dunque, con la sola radicale esclusione dell’esame delle proposte progettuali dei concorrenti.
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