Giurisprudenza e Prassi

LIMITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI DELLA FUNZIONE CONSULTIVA DELLA CORTE CONTI.

CORTE DEI CONTI DELIBERAZIONE 2026

La possibilità di richiedere pareri su fattispecie concrete è subordinata alla sussistenza di un duplice ordine di condizioni: in senso positivo, occorre che la questione abbia attinenza con l’attuazione del PNRR o del PNC ed abbia un valore non inferiore al milione di euro; in senso negativo, occorre che la fattispecie sia estranea rispetto sia agli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità sia ai fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre. Nel caso di specie, il richiedente non ha in alcun modo né affermato né provato sia la connessione della questione con l’attuazione di un intervento finanziato dal PNRR o dal PNC sia il valore della questione in misura superiore al milione di euro. Pur non volendo trasportare in questa sede il principio processualcivilistico dell’onere della prova (articolo 2697 del codice civile), è indubbio che – sia per la ristrettezza dei termini per la resa del parere, indicati dalla legge n. 1 del 2026 come perentori, sia per la 19 carenza di disposizioni sui poteri istruttori in capo alla Corte dei conti nell’esercizio della funzione consultiva – il soggetto che richiede il parere abbia l’onere di fornire alla Sezione tutti gli elementi non solo utili alla migliore comprensione della questione ma, prim’ancora, indispensabili a valutarne l’ammissibilità. La mancata produzione di elementi utili a provare sia la connessione della fattispecie con l’attuazione del PNRR o del PNC sia il superamento della soglia di valore di un milione di euro, comporta l’inammissibilità oggettiva della richiesta.

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