CORRISPETTIVO MINIMO GARANTITO – ASSENZA DI REMUNERATIVITÀ – NON RIENTRA TRA LE CLAUSOLE ESCLUDENTI
Oggetto Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Slam Lavori Aerei S.r.l. – Affidamento del servizio relativo al trasporto urgente con aeromobile di organi umani e di equipe medica per l’Azienda USL di Bologna, lotto unico - Importo a base d’asta: euro 2.620.000,00 – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - S.A. AUSL di Bologna – Servizio Acquisti Metropolitano
Sono “escludenti" solo le clausole che con assoluta e oggettiva certezza incidono direttamente sull'interesse delle imprese perché si spingono a precludere, per ragioni oggettive e non di normale alea contrattuale, un'utile partecipazione alla gara a un operatore economico. Resta estraneo alla fattispecie eccezionale di clausola immediatamente escludente il caso di questioni attinenti la soggettiva opportunità economica di presentare un'offerta, in ragione del calcolo individuale di convenienza del singolo operatore economico legato alle sue strategie di impresa. Il Consiglio ritiene, per le motivazioni che precedono, che sulla base di quanto prodotto nella presente istruttoria non risulta dimostrata l’asserita aleatorietà e non remuneratività del servizio che, secondo l’istante, avrebbe prodotto un effetto escludente ai fini della partecipazione. La determina a contrarre infatti evidenzia che l’attività oggetto della gara ha avuto, negli ultimi due anni, un notevole incremento e l’importo a base d’asta risulta ampiamente superiore rispetto all’importo del contratto attualmente in essere.
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui