AMMISSIBILITÀ DELL’ISTITUTO DELLA COOPTAZIONE PER I CONSORZI STABILI E ONERI DI QUALIFICAZIONE (68.12)
L’istituto della cooptazione, disciplinato dall’art. 68, comma 12, del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 30 dell'Allegato II.12, consente a qualunque concorrente, inclusi i consorzi stabili, di raggruppare imprese qualificate in categorie diverse nel limite del 20% dell'importo complessivo dei lavori. L'impresa cooptata, non assumendo lo status di concorrente né partecipando alla formulazione dell'offerta, non è tenuta a dimostrare il possesso dei requisiti speciali previsti dal bando, fermo restando il possesso di qualificazioni per importi pari ai lavori da eseguire; qualora la stessa sia già in possesso di attestazione SOA, non è richiesta ulteriore dimostrazione dei requisiti per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a 150.000 euro.
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