Giurisprudenza e Prassi
INAMMISSIBILE IL RECESSO INDIVIDUALE DALLE OBBLIGAZIONI COLLETTIVE DELLA CONVENZIONE URBANISTICA
TAR LOMBARDIA Sentenza
2024
In tema di convenzioni urbanistiche, gli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria di aree pubbliche posti a carico della parte privata costituiscono obbligazioni collettive e indivisibili. Ne consegue che il singolo condomino non è legittimato ad agire individualmente per il recesso o la revisione della convenzione, dovendo tali iniziative essere assunte dalla collettività degli aventi causa quale parte contrattuale unica plurisoggettiva.
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