CORRESPONSABILITÀ AMMINISTRAZIONE PER MANCATA VIGILANZA NELL'ESECUZIONE DI OPERE URBANISTICHE
In tema di esecuzione di opere di urbanizzazione fuori comparto, la previsione convenzionale di un potere di controllo di merito e di sorveglianza in capo all'Amministrazione comporta l'assunzione di una quota di responsabilità per i vizi realizzativi. Qualora l'ente autorizzi varianti o accetti materiali privi di idoneità tecnica senza esercitare i poteri di vigilanza riservati, si configura un concorso causale nel danno ex artt. 1227 e 2055 c.c., con conseguente riduzione del risarcimento dovuto dal privato in misura proporzionale al grado di colpa riscontrato nell'attività di supervisione dell'ente pubblico.
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