L'ATTO CON CUI UNA S.A. ADERISCE A UNA CONVENZIONE QUADRO GIÀ STIPULATA COSTITUISCE UN AFFIDAMENTO DIRETTO, ESPRESSIONE DI POTESTÀ PUBBLICISTICA (55)
L’atto di adesione di una stazione appaltante a una convenzione quadro è espressione di una potestà pubblicistica di auto-organizzazione rispetto alle modalità di approvvigionamento, configurando un affidamento diretto in capo all’operatore aggiudicatario; ne consegue la sussistenza della giurisdizione amministrativa anche per gli atti esecutivi direttamente conseguenti che implichino l'esercizio di poteri discrezionali o autoritativi.
Ai fini della competenza territoriale, ai sensi dell’art. 13, comma 1, c.p.a., il criterio dell’efficacia spaziale dell’atto prevale su quello della sede dell’autorità emanante, con la conseguenza che la competenza spetta al Tribunale nella cui circoscrizione devono essere eseguite le prestazioni contrattuali oggetto dell'adesione.
"[...] l’atto con il quale una stazione appaltante decide di aderire ad una convenzione quadro è espressione di una potestà pubblicistica di auto-organizzazione della stessa rispetto alle modalità di approvvigionamento dei beni e servizi necessari all’espletamento delle proprie attività istituzionali, configurando, in sostanza, un affidamento diretto in capo all’operatore risultato aggiudicatario nella procedura ad evidenza pubblica espletata da una centrale di committenza (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 19.03.2025, n. 2309; T.A.R. Sardegna, Sez. II, 25.03.2020, n. 198; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, 27.01.2017, n. 212)."
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"Respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione, occorre [...] esaminare l’eccezione di incompetenza territoriale di questo TAR, che, ad avviso delle parti resistenti, discenderebbe dal fatto che gli effetti degli atti impugnati si esaurirebbero nel territorio della Regione Basilicata, il che attribuirebbe al TAR della predetta regione la competenza a decidere sulla relativa controversia.
L’eccezione merita condivisione.
Se è vero che la convenzione quadro oggetto della contestata adesione da parte della Regione Basilicata è stata stipulata da SCR all’esito di una gara svolta dalla predetta società di committenza piemontese per conto delle Regioni Piemonte, Valle d’Aosta e Molise, nondimeno deve considerarsi che oggetto specifico della presente impugnazione non è la predetta gara nel suo complesso (con i relativi esiti), ma solo ed esclusivamente la successiva adesione alla convenzione da parte della Regione Basilicata che, come già detto, equivale ad un affidamento diretto delle forniture di farmaci da eseguirsi sul territorio lucano a favore delle relative strutture sanitarie. Tale limitatezza territoriale degli effetti degli atti impugnati è ancor più evidente con riferimento a quelli adottati dalle singole aziende sanitarie lucane, che chiaramente producono effetti ancor più circoscritti, corrispondenti ai distretti sanitari di rispettiva competenza di queste ultime.
È irrilevante, pertanto, che alla contestata adesione della Regione Basilicata alla convenzione SCR abbia concorso proprio la stessa SCR con l’adozione del gravato provvedimento autorizzatorio in tal senso, perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1, c.p.a., il criterio dell’efficacia spaziale dell’atto impugnato prevale comunque su quello della sede dell’autorità emanante. Tale principio trova, infatti, applicazione anche rispetto alle procedure di affidamento di contratti pubblici e comporta che, ai fini dell’individuazione del tribunale amministrativo regionale competente sulle relative controversie, deve aversi riguardo al luogo di produzione degli effetti diretti cui è preordinato l'atto finale della procedura contestata, ossia all’ambito territoriale di esplicazione dell’attività dell'impresa aggiudicataria e dunque al luogo di esecuzione dei lavori, servizi e forniture, indipendentemente dalla sede della stazione appaltante, dal luogo di svolgimento delle operazioni di gara e/o dalla sede dei partecipanti alla gara (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 02.04.2026, n. 2722; Cons. Stato, Sez. V, 06.04.2023, ordinanza n. 3555; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 27.03.2026, n. 93; T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, 12.03.2024, n. 206; T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, 07.01.2025, n. 2)."
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