Giurisprudenza e Prassi

RESPONSABILITÀ DEL LOTTIZZANTE PER VIZI OCCULTI NONOSTANTE IL COLLAUDO DELLE OPERE STRADALI

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE Sentenza 2025

La responsabilità del lottizzante per l'inesatta esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria permane anche dopo il collaudo favorevole e la formale cessione delle aree al patrimonio comunale, qualora i vizi accertati abbiano natura occulta e consistano in gravi difformità strutturali rispetto alle tavole progettuali non rilevabili con l'ordinaria diligenza del collaudatore in sede di ispezione.

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