Giurisprudenza e Prassi

CONVENZIONI CONSIP - PRESUNZIONE DI CONVENIENZA - PRINCIPIO PER ADERIRE

TAR SICILIA CT SENTENZA 2025

L’ordinamento (cfr. in particolare, art. 26 Legge 488/1999 e art. 9 D.L. 66/2014) esprime per le convenzioni Consip -anche quando la relativa adesione non sia obbligatoria- un sicuro favor, comprovato dalla funzione delle stesse come parametri di prezzo-qualità anche per la stipulazione degli altri contratti. Tale adesione, privilegiata dal legislatore, è sorretta da presunzione di convenienza, così da corrispondere, per le Amministrazioni, ad una regola di azione. A monte dell’affidamento è, infatti, espletata una procedura di evidenza pubblica centralizzata, diretta a conseguire le migliori condizioni tecniche ed economiche rinvenibili nel mercato (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 9.2.2022, n. 884).

Sul piano applicativo ciò comporta che l’ente che, nell’ambito della sua autonomia e nell’esercizio di una attività non imposta ma consentita dalla norma, assuma la decisione di aderire alla convenzione, non è tenuto a supportare tale adesione con una specifica determinazione volta a farne emergere le ragioni di maggiore convenienza rispetto sia all’indizione di una gara autonoma, sia, ancor di più, alla proroga dei contratti in essere, atteso che, in materia di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto di servizi, non è dato rinvenire alcuno spazio per l’autonomia contrattuale delle parti stante il principio inderogabile in forza del quale, salva previsione espressa, l’amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara pubblica (cfr.: Cons. Stato, Sez. III, n. 1521/2017; Cons. Stato, sez. V, 1.10.2010, n. 7261: giurisprudenza parimenti richiamata dalla citata sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, n. 884/2022).

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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;