ONERE PROBATORIO SULL'INATTIVITÀ PER L'ESONERO DAL CONTRIBUTO AL FUNZIONAMENTO ART
La qualifica di operatore del mercato dei trasporti, ai fini della debenza del contributo di funzionamento previsto dall'art. 37 del D.L. 201/2011, prescinde dall'effettiva e materiale erogazione delle prestazioni caratteristiche nel periodo di riferimento, essendo sufficiente che il soggetto mantenga un'organizzazione d'impresa e un apparato aziendale idoneo all'esercizio dell'attività; l'eventuale inattività deve essere comprovata dal contribuente mediante l'assolvimento degli obblighi dichiarativi e la produzione di documenti contabili che attestino un volume d'affari inferiore alla soglia di esenzione.
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