Giurisprudenza e Prassi
ONERE PROBATORIO DELL'INATTIVITÀ PER L'ESONERO DAL CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ALL'AUTORITÀ (37.6)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE Sentenza
2024
È conforme ai principi di buon andamento e collaborazione tributaria l'onere in capo all'operatore economico sopra-soglia di comprovare la propria inattività sul mercato per l'anno in corso ai fini dell'esonero dal contributo di funzionamento; tale prova non può limitarsi alla cessazione di un singolo rapporto contrattuale, ma deve riguardare la perdita della qualifica imprenditoriale o l'assenza di fatturato documentata nell'ultimo bilancio approvato.
Argomenti:
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

