Giurisprudenza e Prassi

ONERE PROBATORIO DELL'INATTIVITÀ PER L'ESONERO DAL CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ALL'AUTORITÀ (37.6)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE Sentenza 2024

È conforme ai principi di buon andamento e collaborazione tributaria l'onere in capo all'operatore economico sopra-soglia di comprovare la propria inattività sul mercato per l'anno in corso ai fini dell'esonero dal contributo di funzionamento; tale prova non può limitarsi alla cessazione di un singolo rapporto contrattuale, ma deve riguardare la perdita della qualifica imprenditoriale o l'assenza di fatturato documentata nell'ultimo bilancio approvato.

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