L'OPERATORE ECONOMICO DEVE COMPROVARE L'INATTIVITÀ PER L'ESONERO DAL CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ
Ai fini del contributo di funzionamento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, la qualifica di operatore del mercato ha natura fattuale e dipende dal mantenimento di un'attività economica organizzata, a prescindere dall'erogazione attuale delle prestazioni caratteristiche. L'onere della prova circa il sopravvenire di vicende societarie che escludano la debenza del contributo per inattività ricade sull'operatore economico, il quale deve dimostrare l'assenza di ricavi o la cessazione dell'impresa attraverso i bilanci e le scritture contabili, non essendo sufficienti le sole previsioni statutarie o la scadenza dei termini contrattuali di affidamento dei servizi.
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