CONTRATTO D'APPALTO: PUO' AVERE EFFICACIA RETROATTIVA (18)
Possono prospettarsi due diverse soluzioni alla questione della efficacia retroattiva di un contratto pubblico stipulato nei mesi successivi, rispetto all'annualità di riferimento, quando le prestazioni sanitarie sono state già rese.
Un primo orientamento opta per la assoluta necessità che il contratto pubblico sia stipulato all'inizio dell'anno, senza la possibilità di efficacia retroattiva del contratto stipulato successivamente, dopo l'effettuazione delle prestazioni sanitarie.
In tal caso, si propende per differenziare la dinamica della stipulazione del contratto pubblico, con quella, diversa, della determinazione dei tetti di spesa, che fisiologicamente vengono individuati solo in epoca successiva, a seguito della contrattazione tra le parti, in occasione dei tavoli tecnici organizzati per discutere del tema.
La tesi della necessaria stipula del contratto con la pubblica amministrazione, prima dell'inizio dell'esecuzione del negozio, e quindi in un momento anteriore all'effettuazione delle prestazioni, con con- seguente nullità del contratto redatto successivamente, trova un appiglio giurisprudenziale, sia pure non recente.
Si è affermato, infatti, che sono esclusi dalla proroga legale sancita dall'art. 2 della legge 23 maggio 1950, n. 253, i contratti di locazione di immobili urbani, formalmente stipulati dopo il 1 marzo 1947, e non ha rilevanza il fatto che, trattandosi di locazione stipulata da un comune, la deliberazione del consiglio comunale con la quale viene approvata la proposta di locazione sia stata presa e comunicata al conduttore in data precedente, e che nell'atto formale di stipulazione sia stata indicata, come inizio della locazione, altra data precedente al 1° marzo 1947 (Cass., sez. 3, 9/7/1968, n. 2383).
Pare però preferibile la diversa tesi che propende per la possibilità della stipulazione di un contratto scritto anche in un momento successivo (nella specie al termine dell'annualità), purché vi sia la previsione di effetti retroattivi dello stesso, sin dall'inizio dell'anno, con riferimento alle prestazioni già eseguite.
16. Si va dunque a valorizzare il procedimento di formazione della volontà contrattuale da parte della pubblica amministrazione che sfocia, solo da ultimo, nella stipulazione del contratto, che si colloca all'apice di tale procedimento.
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