Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMO IL REQUISITIO DEL C.D. SERVIZIO DI PUNTA ANCHE DI IMPORTO PARI AL VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO (100.11)

ANAC PARERE 2026

La Stazione Appaltante gode di ampia discrezionalità nella fissazione dei requisiti di capacità tecnica e può legittimamente richiedere lo svolgimento di un unico "contratto di punta" senza consentire la sommatoria di più affidamenti, purché tale requisito sia proporzionato all'oggetto dell'appalto e riferito a prestazioni "analoghe" e non "identiche". L'estensione del periodo di riferimento a dieci anni, operata dal Decreto Correttivo, rafforza la legittimità di tali soglie economiche, rendendo meno gravosa la maturazione del requisito.

"La richiesta del c.d. servizio di punta è diretta a garantire la preventiva dimostrazione dell'affidabilità del concorrente nella gestione di un contratto similare a quello da stipularsi e costituisce una sorta di 'prova di resistenza' in merito alla sussistenza della necessaria capacità tecnico-organizzativa... Altro è, infatti, l'esecuzione di una pluralità di contratti che, nel loro insieme, raggiungono l'importo richiesto... altro è l'esecuzione di un unico contratto che, isolatamente considerato, raggiunga il suddetto valore".

È legittima la clausola della lex specialis che richiede l'esecuzione di un singolo contratto analogo (servizio di punta) di importo pari al valore complessivo dell'appalto, in quanto finalizzata a garantire l'affidabilità tecnico-organizzativa del concorrente attraverso una prova di resistenza adeguata all'entità della prestazione da affidare.

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