AMPIA DISCREZIONALITÀ NELLA VALUTAZIONE DELL'AFFIDABILITÀ FIDUCIARIA PER CONTRATTI SECRETATI (162.1)
In materia di affidamento di servizi di intercettazione ambientale e telefonica, riconducibili alla categoria dei contratti secretati ex art. 162 D.Lgs. 50/2016, l'amministrazione dispone di un potere discrezionale particolarmente esteso nella valutazione dell'affidabilità del concorrente. Ne consegue che la presenza di significative pendenze tributarie, derivanti da contestazioni per costi non inerenti o crediti IVA inesistenti, giustifica l'esclusione dell'operatore economico per difetto del necessario requisito fiduciario, restando il sindacato giurisdizionale limitato ai soli profili di macroscopica irragionevolezza.
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