GESTORE USCENTE TITOLARE DI INFORMAZIONI DIFFERENZIATE - NON SI APPLICANO LE MISURE PER LE PRELIMINARI CONSULTAZIONI DI MERCATO (67)
L’appellante richiama, a sostegno delle proprie ragioni, tra l’altro, l’art. 67 del Codice dei contratti, disposizione che, nella fattispecie qui esaminata, è del tutto inconferente.
La disposizione, che si colloca nell’ambito delle c.d. consultazioni di mercato disciplinate all’art. 66 del codice, si riferisce a una potenziale fase propedeutica all’avvio della procedura di gara e riguarda il caso della partecipazione precedente di candidati o offerenti, prevedendo, misure volte a garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell’offerente che abbia fornito la documentazione riguardante le consultazioni preliminari di mercato o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto. La disposizione riprende direttamente l’art. 41 della direttiva 2014/24/UE la quale ha positivizzato un principio affermato dalla Corte di giustizia (CGUE 3 marzo 2005, C-217/03) in base al quale l’aver partecipato ad una consultazione preliminare o alla preparazione della procedura non deve pregiudicare la partecipazione alla gara se l’operatore economico non ne ha ottenuto un vantaggio concorrenziale rispetto agli altri offerenti; ciò a patto che l’amministrazione sia in grado di garantire, attraverso misure adeguate, che la concorrenza non sia falsata (ad esempio, consentendo a tutti i partecipanti di conoscere le informazioni ricavate dalla consultazione preliminare utili per la partecipazione alla gara) e che i candidati riescano a dimostrare che la loro partecipazione non vada a falsare la concorrenza.
l comma 1 dell’art. 67 del Codice prevede sostanzialmente due ipotesi:
a) il collegamento tra partecipazione alla gara e l’aver prodotto “consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica”;
b) il collegamento tra la partecipazione alla gara e l’aver partecipato - a prescindere dalle modalità concrete - “alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto”.
In entrambe le ipotesi la stazione appaltante deve adottare misure “adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell’offerente stesso”.
Se a valle della consultazione preliminare di mercato si instaura una procedura selettiva nella quale non si tiene conto delle regole imposte dall’art. 67 stesso in caso di partecipazione dei medesimi operatori economici, si lede il principio di concorrenzialità. Da ciò potrebbe derivare l’illegittimità della consultazione e, nelle ipotesi più gravi, addirittura un’illegittimità dell’intera procedura successiva alla consultazione di mercato, che riverserebbe i propri effetti sul contratto stipulato a valle. L’esclusione del candidato o dell’offerente deve intendersi come una extrema ratio nel caso in cui non vi siano altri mezzi idonei a garantire il rispetto dell’obbligo di osservare il principio della parità di trattamento e, comunque, garantendogli la possibilità di provare che la partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza. Il comma 2 dell’art. 67 precisa infatti che “qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il candidato o l’offerente interessato è escluso dalla procedura”.
Ciò detto, come è evidente, nel caso qui esaminato, l’art. 67 è richiamato senza che esso sia in alcun modo pertinente con l’oggetto della procedura che:
a) non ha visto alcuna procedura di consultazione preventiva del mercato;
b) non ha visto partecipare ICA ad alcun atto propedeutico alla procedura;
c) non ha visto, né è stata in alcun modo provata, un’asimmetria informativa che possa avere in qualche modo turbato la gara a meno di voler sostenere che qualunque gestore uscente di un servizio dovrebbe astenersi dal partecipare alle procedure (aperte) per la gestione del medesimo o analogo servizio.
Il motivo, come si vede, è manifestamente infondato e la sentenza impugnata non merita le critiche che le sono state rivolte avendo motivato in modo del tutto condivisibile circa:
a) il fatto che non sia stato neppure adeguatamente esplicitato in cosa sarebbe consistito il vantaggio competitivo, che non può identificarsi, di per sé, nell’arricchimento esperienziale derivante dalla circostanza che ICA avesse già svolto, quale gestore uscente, il servizio;
b) il fatto che non vi sia stato alcun coinvolgimento di ICA nella fase di predisposizione degli atti di gara;
c) il fatto che la stazione appaltante non abbia fornito a ICA alcuna documentazione necessaria a creare la banca dati prevista dalla lex specialis.
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