Giurisprudenza e Prassi
DISTINZIONE TRA VERIFICAZIONE E CONSULENZA TECNICA NELL'ACCERTAMENTO DI VIZI NELL'ESECUZIONE DELL'OPERA (63.4)
TAR PIEMONTE Ordinanza
2024
Ai sensi dell'art. 63, comma 4, c.p.a., il giudice amministrativo dispone la consulenza tecnica d'ufficio in luogo della verificazione quando l'accertamento richiesto non consiste in una mera ricognizione di fatti non desumibili dai documenti, ma richiede una specifica valutazione tecnica di situazioni complesse, quali i vizi di esecuzione di un'opera pubblica, finalizzata alla decisione sul merito della pretesa risarcitoria.
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