NATURA DI CONSORZIO STABILE: AMMESSO IL RISCONOSCIMENTO IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI. NON AMMESSO SOCCORSO ISTRUTTORIO PER LA DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO NECESSARIO(67 - 119)
Quanto al secondo profilo di censura, con il quale ci si duole del mancato riconoscimento, da parte del TAR, della natura (sostanziale, ancorché non formale) di Consorzio stabile di C., lo stesso è infondato per difetto di presupposti: in effetti il principio – di matrice giurisprudenziale – secondo cui la mancata indicazione formale della natura di consorzio stabile non precluderebbe di per sé il riconoscimento di tale qualifica, ove in concreto ve ne fossero i presupposti, logicamente presuppone, per la sua pratica operatività, che la parte interessata fornisca riscontri precisi con cui dimostrare il suo reale operare (al di là del nomen utilizzato) come consorzio stabile.
Proprio in quest’ottica argomentativa il primo giudice ha preso atto del fatto che il Consorzio C. non aveva fornito tali riscontri, non avendo in particolare fornito elementi atti a dimostrare il possesso della “comune struttura d’impresa”, ossia un autonomo patrimonio aziendale tale da renderlo un soggetto distinto rispetto alle consorziate, in grado di eseguire i lavori direttamente (in termini, ex multis, Cons. Stato, V, 11 luglio 2023, n. 6777).
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Evidenzia l’appellante che ai sensi del disciplinare “l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili”, di talché la stazione appaltante avrebbe dovuto ammettere il Consorzio a sanare la dichiarazione mancante sul subappalto necessario. La disposizione della lex specialis richiamata dall’appellante a fondamento delle proprie difese va letta nel complessivo contesto della disciplina di gara data dal disciplinare, a mente del quale “Resta fermo l’obbligo per gli operatori economici di indicare all’atto dell’offerta le prestazioni o lavorazioni che intendono subappaltare e le relative quote percentuali. In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta l’affidatario non potrà ricorrere al subappalto”.
Per l’effetto, proprio in applicazione del principio dell’autovincolo – dunque, del tutto a prescindere dalla questione della prevalenza, nel caso in esame, della previsione codicistica ovvero di quella della lex specialis – la stazione appaltante altro non poteva fare che opporsi al tentativo dell’operatore economico di integrare a posteriori la propria dichiarazione sul subappalto, inizialmente omessa.
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