L'ESTROMISSIONE DELLA CONSORZIATA INADEMPIENTE È PRECLUSA SE RICHIESTA TARDIVAMENTE (2.6)
In tema di partecipazione a gare pubbliche da parte di consorzi stabili, la facoltà di estromettere o sostituire una consorziata priva dei requisiti generali di cui all'art. 94 e ss. del Codice dei Contratti deve essere esercitata con tempestività. È illegittima la permanenza in gara di un consorzio che richieda l'estromissione della consorziata inadempiente solo dopo la scadenza del termine per le offerte e in pendenza di un accertamento definitivo di irregolarità fiscale (come la revoca dei piani di rateazione), in quanto tale condotta viola i principi di autoresponsabilità e par condicio tra i concorrenti.
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