Giurisprudenza e Prassi

CONSORZIO STABILE - L'AFFIDAMENTO ALLA CONSORZIATA NON COSTITUISCE SUBAPPALTO (47.2)

TAR EMILIA BO SENTENZA 2023

Come già evidenziato in sede cautelare il co. 2 dell’art. 47 d.lgs. 50/2016 prevede anche per i consorzi di cui alla lett b) del co.2 dell’art. 45 (ovvero per i consorzi di imprese artigiane quale il Consorzio ricorrente) che l’affidamento ai propri consorziati non costituisce subappalto, non diversamente da quanto lo stesso co 2 del citato art 47 prevede (primo capoverso) per i consorzi di cui alla lett c) co.2 dell’art. 45 ovvero per i consorzi stabili.

Non è dunque rinvenibile nella predetta norma del Codice dei contratti pubblici del 2016 “ratione temporis” applicabile una disciplina differenziata per i consorzi di imprese artigiane rispetto ai consorzi stabili.

L’art. 47 co.2 del d.lgs. 50/2016 è dunque chiaro nello stabilire che l’affidamento alle proprie affiliate da parte del Consorzio non costituisce subappalto.

A differenza delle Riunioni temporanee di imprese, il Consorzio stabile opera come unica controparte del rapporto di appalto, sia nella fase di gara che in quella di esecuzione del contratto, e in relazione alle singole consorziate opera sulla base di un rapporto organico di modo che le attività compiute dalle Consorziate siano imputabili organicamente al Consorzio (ex multis Consiglio di Stato sez. V, 2 febbraio 2021, n. 964).

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)