Giurisprudenza e Prassi

SPENDIBILITÀ DEI REQUISITI ESPERIENZIALI DELLA CONSORZIATA ESECUTRICE DI CONSORZI COOPERATIVI (100)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

Ai fini della dimostrazione del requisito di capacità tecnico-professionale basato su servizi analoghi, prevale il dato fattuale dell'esecuzione della prestazione sulla titolarità giuridica del contratto, con la conseguenza che la consorziata esecutrice di un consorzio di cooperative può legittimamente spendere l'esperienza maturata per le attività materialmente svolte.

"La scelta lessicale adottata dalla stazione appaltante è chiara nel valorizzare il dato fattuale dell’esecuzione della prestazione e non contiene alcun riferimento alla titolarità del contratto o alla imputazione giuridica del rapporto. Ne consegue che l’interpretazione prospettata dall’appellante, secondo cui il requisito dovrebbe essere riconosciuto esclusivamente al soggetto formalmente contraente, si traduce, in realtà, nell’introduzione di una condizione di partecipazione non prevista dalla lex specialis e, quindi, in una indebita alterazione delle regole di gara.

Detta conclusione, peraltro, oltre ad essere conforme al dato letterale della clausola nel suo insieme (riferita, come innanzi precisato, allo svolgimento del servizio indicato nel triennio di riferimento) è anche coerente con la funzione propria dei requisiti di capacità tecnico-professionale, come delineata dal d.lgs. n. 36 del 2023.

L’art. 100, comma 11, del codice dei contratti pubblici, nel testo vigente ratione temporis, nel prevedere che “Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati” conferma che detti requisiti siano diretti a dimostrare l’idoneità dell’operatore economico a eseguire le prestazioni oggetto dell’affidamento, mettendo così in evidenza la loro natura sostanziale e non meramente formale.

La verifica delle capacità tecniche e professionali serve per accertare che gli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. Il legislatore delegato si è strettamente attenuto sul punto all'art. 58 della direttiva 24/2024/UE nello stabilire, al comma 1 dell'art. 100, che i requisiti speciali mediante i quali selezionare i concorrenti siano riconducibili alle seguenti tre categorie: a) idoneità professionale, b) capacità economica e finanziaria, c) capacità tecniche e professionali (in tal senso Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 2026, n. 2144 cit.).

A sua volta, l’art. 67 (vigente ratione temporis) disciplinando, al comma 3 (“Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) e 66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dal consorziato esecutore”) la partecipazione dei consorzi di cooperative, riconosce la rilevanza delle capacità delle consorziate, le quali, quando designate per l’esecuzione, sono direttamente coinvolte nella realizzazione delle prestazioni.

Come evidenziato da B., le imprese di pulizie (come nel caso di specie) si iscrivono alla Camera di commercio in una fascia contrassegnata da una lettera, in ragione del fatturato specifico in pulizie (D.M. 7 luglio 1997, n. 274, art. 3). Pertanto, se alla consorziata esecutrice è richiesto un requisito di qualificazione, poi l’esecuzione dell’appalto deve permetterle di “rinnovare” il possesso del requisito, valorizzando i servizi eseguiti.

Il combinato disposto di tali norme conferma che il sistema dei contratti pubblici non si arresta alla dimensione formale dei rapporti, ma valorizza l’effettiva esperienza maturata dagli operatori nell’esecuzione delle attività.

In questa prospettiva, risulterebbe difficilmente sostenibile una lettura che, a fronte di una clausola che richiede lo “svolgimento” del servizio (analogo) indicato nella lex specialis di gara, escluda la rilevanza dell’esperienza acquisita da chi ha concretamente eseguito le prestazioni, limitando il riconoscimento del requisito al solo soggetto che ne è intestatario sul piano formale, con il risultato di svilire la funzione stessa del requisito tecnico-professionale, in contrasto peraltro con la scelta operata dalla lex specialis di gara a cui compete la declinazione degli indicati requisiti.

L’interpretazione qui accolta trova puntuale conferma nella più recente giurisprudenza della Sezione, che ha avuto modo di chiarire, che laddove la lex specialis ricolleghi il requisito alla esecuzione del servizio, ciò che deve essere dimostrata non è la titolarità del contratto, bensì l’effettivo svolgimento delle prestazioni.

In tale senso si sono espresse le recenti sentenze della sezione, n. 6599, n. 6604 e n. 6754 del 2025, nelle quali si è affermato che il requisito di capacità tecnica è integrato ove risulti provata l’esecuzione delle attività richieste e che le consorziate (di cooperative) possono spendere i requisiti derivanti dalle attività da esse svolte quali esecutrici designate, ove la clausola della lex specialis di gara abbia riguardo, come nella fattispecie de qua, allo svolgimento effettivo del servizio e non alla titolarità del contratto."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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