LA CONSORZIATA ESECUTRICE VANTA UN DIRITTO AUTONOMO DI ACCESSO AGLI ATTI DELLA FASE ESECUTIVA IN VIRTÙ DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE E DELLA NECESSITÀ DI VERIFICARE I FLUSSI FINANZIARI (67)
In materia di consorzi stabili, sussiste il diritto di accesso della consorziata esecutrice alla documentazione contabile detenuta dalla Stazione Appaltante, atteso che la responsabilità solidale della stessa verso l'Amministrazione impedisce di considerarla estranea alle vicende contrattuali, legittimando un interesse qualificato alla verifica del quantum e dei tempi di pagamento corrisposti al Consorzio per fini di tutela difensiva.
"Pur a fronte della qualifica di parte contrattuale in senso formale unicamente al consorzio stabile, è attribuita alla consorziata esecutrice una responsabilità solidale ex lege, rispondente alla logica del rafforzamento della posizione contrattuale della stazione appaltante (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 14 aprile 2025, n. 324, cit.).
Tanto rileva, in via dirimente, ai fini ostensivi de quibus, in relazione ai quali va sottolineato che, Inserendosi nella dinamica della fase esecutiva del contratto, e rispondendo ex lege in via solidale con il consorzio stabile dell’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, la consorziata esecutrice non può dirsi estranea alle vicende contrattuali, pur non rivestendo la qualità di contraente in senso formale.
In realtà, può ritenersi sussistente in capo alla stessa un interesse al contratto che va oltre la sua posizione di mero esecutore, e produce effetti quantomeno riflessi in caso di contestato inadempimento in capo al consorzio stabile.
Di conseguenza, se la consorziata esecutrice non può dirsi legittimata all’esperimento delle azioni ex contractu - le quali spettano unicamente alla parte del contratto in senso formale – del pari non può negarsi un autonomo interesse, concreto ed attuale, ed una sua legittimazione, ad avanzare istanza di accesso con riguardo ai contratti di appalto di sua diretta esecuzione (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 14 aprile 2025, n. 324, cit.).
In definitiva, in ragione della responsabilità solidale ex lege della consorziata esecutrice nei confronti della Stazione appaltante, detta consorziata vanta un diritto autonomo di accesso agli atti della fase esecutiva dell’appalto."
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