Giurisprudenza e Prassi

CONSORZIATE DESIGNATE ESECUTRICI - RESPONSABILITA' SOLIDALE COL CONSORZIO ANCHE PER I SUBAPPALTATORI E FORNITORI (68.9)

CORTE CASSAZIONE SENTENZA 2025

Il tema controverso attiene alla verifica della sussistenza o meno di una responsabilità solidale di un Consorzio di cooperative in relazione alle obbligazioni assunte dalla propria consorziata con un terzo

Nella fattispecie in esame nel presente giudizio, si è in presenza di un Consorzio Cooperative Costruzioni Soc. Coop. (cui poi è subentrata la società Consorzio Integra, attuale ricorrente), che faceva parte di un’associazione temporanea di imprese, ATI, costituita con la Prog.In. s.r.l. e Acqua e Ambiente s.c. a r.l., aggiudicatasi l’appalto.

Le attività compiute dalla consorziata del Consorzio, designata per l’esecuzione dei lavori, devono essere correttamente imputate al Consorzio da ritenersi, quale autonomo centro di imputazione, solidamente responsabile con la propria consorziata per l’adempimento delle obbligazioni assunte da quest’ultima nell’esecuzione dei lavori alla medesima assegnati dal Consorzio, come desumibile dal disposto dell’art. 37 comma 5 del D.Lgs 163/2006 ( applicabile ratione temporis alla fattispecie), ai sensi del quale «l’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori».

Non è chiaro il motivo per cui, a seguire la tesi della ricorrente, fra i consorziati di cui all'art. 37, comma 5, citato, non dovrebbero essere ricompresi anche i consorzi costituiti in forza della Legge n. 422/1909, citata. Vero che tale legge viene menzionata alla lett. b), dell'art. 34, cod. contr. pubbl. 2006, ma altrettanto vero è che la lett. e) dell’art.34, relativa ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c., costituiti tra i soggetti di cui alle precedenti lett.a), «b)» e c), espressamente fa rinvio all'art. 37, fonte della responsabilità solidale in esame, che quindi è destinato ad operare anche nel caso dei soggetti di cui la lett. b) del medesimo art. 34, nel quale il Consorzio ricorrente pacificamente rientra.

Inoltre, l'art. 37, comma 5, citato, quando parla di responsabilità dei consorziati, senza ulteriori specificazioni del tipo di consorziati, non esprime alcuna particolare limitazione alla disciplina della responsabilità solidale per il caso di A.T.I.

La normativa di settore dei pubblici appalti, applicabile ratione temporis al caso di specie, nell'ammettere a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. n. 422 del 1909 ed i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortile, prevedeva quindi che l'offerta congiunta dei concorrenti e consorziati determinasse la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori, disponendo poi che per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario o del capogruppo.

Tale disposizione si riferisce alla partecipazione alla procedura di affidamento di imprese o consorzi in associazione temporanea, mediante un'offerta formulata da un mandatario o un capogruppo, ed è volta ad assicurare, attraverso la previsione della responsabilità solidale dei concorrenti associati o consorziati, una più incisiva tutela delle situazioni soggettive dell'Amministrazione e dei terzi, in caso d'inadempimento o fallimento dell'impresa mandataria o capogruppo, mediante l'estensione della responsabilità anche alle imprese associate o consorziate (Cass. 1636/2014).

La responsabilità solidale, in ambiente di offerta cumulativa nella gara d’appalto, deriva quindi dall’offerta in R.T.I. o A.T.I..

L’attività della consorziata indicata per l’appalto pubblico, in ambiente di offerta cumulativa nella gara d’appalto, è attività riferibile al Consorzio ai fini della responsabilità solidale di quest’ultimo verso subappaltatori e fornitori. Le consorziate designate per l’esecuzione dei lavori partecipano alla gara e concordano l’offerta, assumendo una responsabilità in solido con il consorzio nei confronti della stazione appaltante e dei terzi subappaltatori e fornitori. L’indicazione della consorziata per la quale il consorzio concorre e il divieto di partecipazione di questa, in altra forma, alla medesima gara nonché la responsabilità solidale consentono di escludere che il rapporto tra consorzio e consorziata esecutrice, nell’appalto pubblico, possa essere configurato come un rapporto meramente indiretto e privo di rilevanza esterna.

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CONSORZIO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. v) del Codice: i consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica;
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LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
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PROCEDURE DI AFFIDAMENTO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. rrr) del Codice: l'affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione mediante appalto; l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione; l'affidamento di concorsi di progettazione e di c...
IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...
IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...
IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...