Giurisprudenza e Prassi

SOCCORSO ISTRUTTORIO SU GARANZIA PROVVISORIA INESATTA E OMISSIONI DGUE - AMMESSO (106)

ANAC DELIBERA 2026

Non può che convenirsi con gli orientamenti giurisprudenziali di riferimento, secondo cui le eccezioni alle garanzie non possono applicarsi a soggetti diversi da quelli previsti dalla norma de qua, come nel caso dei consorzi stabili, in quanto “La regola generale sull’importo della garanzia per la partecipazione alla procedura è contenuta nel comma 1 dell’art. 106. Il comma 8 disciplina diverse ipotesi di riduzione dell’importo della garanzia che costituiscono altrettante eccezioni alla regola generale. Si tratta di eccezioni alla regola generale che dispongono una conseguenza giuridica incompatibile con quella disposta dalla norma generale. In questo caso, più che di due norme distinte si tratta di due frammenti normativi, ricomponibili in un’unica norma che incorpora un’eccezione (più eccezioni). Ebbene, in questi casi, le eccezioni sono tassativamente previste e non è in alcun modo possibile enucleare nuove eccezioni mediante creazione di norme inespresse” (cfr. Cons. Stato sez. V, 11.3.2025, n. 1985);

Si conclude sul primo quesito ritenendo che l’o.e. aggiudicatario, in quanto consorzio stabile, non poteva correttamente beneficiare della riduzione del 50% prevista dall’art. 106, co. 8 del d.lgs. 36/2023 che, invece, si applica solo ai soggetti ivi espressamente contemplati.

Conferma inoltre che un consorzio stabile non può beneficiare della riduzione del 50% della garanzia provvisoria, poiché la norma agevolativa costituisce un'eccezione alla regola generale e, in quanto tale, è di stretta interpretazione e applicabile solo ai soggetti espressamente nominati (PMI, raggruppamenti e consorzi ordinari di PMI). Pertanto, la cauzione presentata era oggettivamente insufficiente.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)