Giurisprudenza e Prassi

CONSORZIO STABILE SERVIZI E FORNITURE - CUMULO ALLA RINFUSA DEI REQUISITI - NON APPLICABILE (47.2)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2020

L’impianto argomentativo del gravame si fonda sulla assunta illegittimità del bando – laddove al punto III.1.3 richiede che i requisiti di capacità professionale e tecnica siano posseduti dalle singole officine che svolgono il servizio - e dei successivi atti impugnati, per illegittimo contrasto con gli artt. 45 e 47 del Codice dei contratti (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50): a dire del ricorrente, i consorzi stabili potrebbero sopperire ai predetti requisiti attraverso il ricorso al cosiddetto “cumulo alla rinfusa”, ossia attraverso l’impiego di più officine consorziate che, cumulativamente, siano in grado di garantire i medesimi requisiti; inoltre, gli atti impugnati sarebbero viziati da eccesso di potere per violazione dei principi di massima partecipazione, buon andamento e proporzionalità, illogicità e irragionevolezza. Le medesime censure vengono poi dirette avverso la successiva lettera di invito, inviata nella procedura de qua, deducendosene l’illegittimità, in via derivata, con i motivi aggiunti del 28 settembre 2020.

Le censure, che per oggettiva connessione logica possono essere esaminate congiuntamente, non sono meritevoli di positiva considerazione, poiché le stesse sembrano fare riferimento, in parte qua, alla disciplina del Codice dei contratti nel testo vigente prima della modifica introdotta, nell’art. 47 del Codice, dall’art. 1, comma 20, lett. l), del d.l. 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. “decreto sbocca-cantieri”, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55), in vigore dal 18 giugno 2019.

Il testo previgente riportava, infatti, la seguente formulazione del comma 2 dell’art. 47: “I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l’esecuzione del contratto. Con le linee guida dell’ANAC di cui all’articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni”.

L’attuale formulazione dell’art. 47, comma 2, prevede che “I consorzi stabili eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara [...]” e il successivo comma 2 bis – di nuova introduzione - precisa che “La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati [...]”.

Ne discende che, il “cumulo alla rinfusa” invocato dal ricorrente (che a tal fine richiama precedenti peraltro riferibili a procedure di gara bandite anteriormente al “decreto sbocca-cantieri”), non risulta più applicabile da quando il d.l. 32/2019 ha introdotto il principio “della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati”.

A tale ultimo principio occorre dunque fare riferimento per la procedura di gara in esame, poiché essa è soggetta, ratione temporis, alla disciplina del Codice dei contratti come novellata, in quanto è stata indetta con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 4 maggio 2020 e, dunque, in un momento successivo al 18 giugno 2019, data di entrata in vigore della modifica normativa in questione.


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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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