CONSORZIO STABILE - AMMESSO CUMULO ALLA RINFUSA (225.13)
Il Collegio non può che prendere atto della circostanza che, nelle more del giudizio, la società ricorrente è stata riammessa alla gara, in dichiarato riferimento ad una sopraggiunta norma di interpretazione autentica (art. 225, comma 13, d.lgs. n. 36/2023) che ha consentito di superare i dubbi legati all’applicabilità dell’istituto del “cumulo alla rinfusa” agli appalti di lavori affidati ai consorzi, i quali possono dunque partecipare alle gare avvalendosi, ai fini della qualificazione, tanto dei requisiti maturati in proprio, tanto di quelli delle imprese consorziate (v., in tal senso, Cons. Stato, Sez. V, ord. 14 aprile 2023 n. 1424).
Come è evidente, ricorre l’ipotesi della cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod.proc.amm., il quale dispone che “qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere”. E, invero, la cessazione della materia del contendere presuppone il pieno soddisfacimento dell’interesse fatto valere in giudizio e la relativa sentenza è idonea al giudicato sostanziale, accertando in maniera incontrovertibile l’attuazione di un assetto sostanziale di interessi favorevole al ricorrente, sopravvenuto in pendenza del giudizio e interamente satisfattivo della pretesa azionata in sede giurisdizionale, come tale non più revocabile in dubbio (v. Cons. Stato, Sez. VI, 15 marzo 2021 n. 2224).
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