CONSORZIATA ESECUTRICE - RIMANE ESTRANEA ALLA PARTE CONTRATTUALE - MA RESPONSABILITA' CONTRATTUALE (45.2.C)
L’art. 45 comma 2 lettera c) d. lgs. n. 50/16, infatti, prevede che “i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa”.
Proprio la necessità di tali rigidi requisiti, ha indotto la giurisprudenza a qualificare il consorzio stabile, a differenza del consorzio ordinario (anche con rilevanza esterna) e del raggruppamento temporaneo d’imprese, come istituto in cui “i partecipanti… danno… vita ad una stabile struttura di impresa collettiva, la quale, oltre a presentare una propria soggettività giuridica con autonomia anche patrimoniale, rimane distinta e autonoma rispetto alle aziende dei singoli imprenditori ed è strutturata, quale azienda consortile, per eseguire, anche in proprio (ossia senza l’ausilio necessario delle strutture imprenditoriali delle consorziate), le prestazioni affidate a mezzo del contratto” (A.P. n. 5/21).
Nello stesso senso, sempre il giudice di appello ha ritenuto che “il consorzio stabile è un soggetto giuridico autonomo, costituito in forma collettiva e con causa mutualistica, che opera in base a uno stabile rapporto organico con le imprese associate, il quale si può giovare, senza necessità di ricorrere all’avvalimento, dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria delle consorziate stesse, secondo il criterio del “cumulo alla rinfusa”” (così Cons. Stato n. 8331/21, nello stesso senso Cons. Stato n. 964/21, Cons. Stato n. 7943/2020).
Tale configurazione giuridica del consorzio stabile comporta che “il consorzio è il solo soggetto che domanda di essere ammesso alla procedura e va a stipulare il contratto con l’amministrazione in nome proprio, anche se per conto delle consorziate cui affida i lavori; è il consorzio ad essere responsabile dell’esecuzione delle prestazioni anche quando per la loro esecuzione si avvale delle imprese consorziate (le quali comunque rispondono solidalmente al consorzio per l’esecuzione ai sensi dell’art. 94, comma 1, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e art. 48, comma 2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)” (Cons. Stato n. 8331/21).
L’impostazione del giudice di appello merita di essere condivisa in quanto coerente con il dato normativo; in particolare, l’art. 47 comma 2 d. lgs. n. 50/16 stabilisce che “i consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante”.
Dalla disposizione in esame, pertanto, si evince che la consorziata esecutrice non assume la qualifica di parte contrattuale, che rimane in capo al consorzio stabile, ma si limita a rispondere solidalmente, insieme a quest’ultimo, delle obbligazioni scaturenti dall’esecuzione del contratto.
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