Giurisprudenza e Prassi

OMESSA CONSEGNA DEI LAVORI: COSTITUISCE GRAVE INADEMPIMENTO DELLA PA CHE LEGITTIMA L'APPALTATORE AD AGIRE PER LA RISOLUZIONE E IL RISARCIMENTO DEL DANNO

TRIBUNALE DI NAPOLI SENTENZA 2026

In tema di appalto di opere pubbliche, la totale e prolungata assenza di consegna del cantiere integra una situazione patologica che esorbita dal perimetro del mero ritardo tipizzato dalla disciplina speciale, traducendosi in un definitivo svuotamento del sinallagma contrattuale. Ne consegue che l'appaltatore può legittimamente avvalersi della risoluzione di diritto per inadempimento della Stazione Appaltante, con diritto al risarcimento del lucro cessante – liquidabile equitativamente – e del danno emergente, purché quest'ultimo sia strettamente documentato e non rientrante nel generico rischio d'impresa.

"In tale peculiare contesto, si ritiene che il ritardo abbia oltrepassato il perimetro del mero disallineamento temporale tipizzato dalla disciplina speciale... esso non può essere inteso... come norma idonea a sterilizzare ogni tutela generale dell’appaltatore allorché la stazione appaltante si sottragga in modo assoluto e protratto all’obbligo primario di porre il contraente privato in condizione di iniziare l’esecuzione" (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 6097/2022).

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