ILLEGITTIMA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER VIOLAZIONE PROCEDIMENTALE NELLA CONSEGNA DEI LAVORI (136)
È illegittima la risoluzione unilaterale del contratto di appalto pubblico disposta dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 153, comma 7, d.P.R. n. 207/2010 qualora la procedura di consegna dei lavori sia stata gestita dal RUP in violazione delle competenze del Direttore dei Lavori e senza il rispetto dei canoni di buona fede e correttezza nell'assegnazione dei termini di convocazione. Il mancato rispetto dell'iter procedimentale legale impedisce l'imputazione del ritardo all'impresa appaltatrice.
"[...] la sistematica violazione, da parte della stazione appaltante, delle disposizioni regolanti la consegna dei lavori – il cui mancato perfezionamento ha condotto alla risoluzione – consente di ritenere illegittima la determinazione di risoluzione del contratto, poiché non sorretta da un valido iter procedimentale.
Tali condotte, in uno con le considerazioni che seguono, consentono di riscontrare a carico della stazione appaltante un inadempimento imputabile e grave, tale per cui, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., la risoluzione del rapporto contrattuale va addossata a quest’ultima.
A tale conclusione soccorrono, anzitutto, le violazioni del procedimento di cui all’art. 153 d.P.R. 207/2010 [...]: queste ultime, lungi dal costituire mere irregolarità di tipo formale, hanno in effetti frapposto seri ostacoli all’eseguibilità del contratto di appalto.
Basti, a tal fine, porre mente al fatto che la nomina del Direttore dei Lavori soltanto successivamente allo scadere del termine di legge per la consegna comporta un evidente rallentamento della procedura, circostanza che si pone, peraltro, in netto contrasto con l’interesse a che i lavori si concludessero entro il dicembre dell’anno in corso (2015), pena la perdita dei finanziamenti europei."
[...]
Quanto alla domanda di risarcimento del danno da mancato utile conseguito, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della stazione appaltante, spetta all'appaltatore il risarcimento del danno da lucro cessante, calcolabile in via parametrica come 10% dell'importo contrattuale (cfr. Cass. n. 27690/2023), inteso come corrispettivo pattuito nel contratto, comprensivo del ribasso d'asta e non come valore venale dell'opera realizzata (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 26009 del 17/10/2018)."
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