Giurisprudenza e Prassi

PREMI DI VOLUME DERIVANTI DA ACCORDI CON I DISTRIBUTORI: POSSONO GIUSTIFICARE LA CONGRUITA' DELL'OFFERTA

TAR LAZIO RM SENTENZA 2026

Nel caso di specie la Controinteressata ha giustificato la congruità dell'offerta documentando il percepimento di premi di volume (c.d. rebates) derivanti da accordi commerciali consolidati con i distributori nazionali, idonei a garantire la remuneratività complessiva della commessa.

In sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, l'ammissibilità della voce di ricavo derivante dai c.d. "rebates" indiretti costituisce una scelta aziendale legittima e non sindacabile, qualora l'impresa dimostri l'esistenza di accordi commerciali che garantiscano sconti ulteriori al raggiungimento di determinati volumi di fatturato. "La dichiarazione dell’aggiudicataria di destinare gli sconti di cui avrebbe beneficiato alla luce dei suddetti accordi alla commessa [...] appare una scelta aziendale non sindacabile né da parte della stazione appaltante né da parte del giudice amministrativo laddove, come nella fattispecie, non vi siano serie ragioni per dubitare né dell’esistenza dell’accordo con il distributore in questione né della volontà di coprire parte dei costi della commessa con le premialità derivanti dall’applicazione dell’accordo" (cfr. anche Cons. Stato, Sez. V, 01/03/2023, n. 2170).

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)