ILLEGITTIMI I PUNTEGGI TECNICI MACROSCOPICAMENTE SPROPORZIONATI RISPETTO ALLE CARATTERISTICHE QUALITATIVE DELLE OFFERTE
In sede di gara d'appalto basata sul criterio del miglior rapporto qualità-prezzo, il metodo del confronto a coppie per la valutazione dell'offerta tecnica non esime la commissione giudicatrice dall'obbligo di garantire coerenza e proporzionalità tra le caratteristiche migliorative offerte e i punteggi attribuiti. È illegittima la valutazione che, pur in presenza di offerte tecnicamente comparabili o parzialmente superiori, assegni divari di punteggio estremamente ampi senza che sussista una reale e comprovata eccellenza tecnica che giustifichi tale scostamento, configurando un vizio di eccesso di potere per manifesta irragionevolezza.
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