Giurisprudenza e Prassi

INCOMPATIBILITÀ COMMISSARI: LA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA EPISODICA NON COMPORTA OBBLIGO DI ASTENSIONE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE Sentenza 2026

In tema di concorsi pubblici, l'incompatibilità tra commissario e candidato non può essere predicata in via astratta, ma deve essere accertata in concreto sulla base di elementi idonei a incidere sull'imparzialità del giudizio. La coautorialità di un'opera scientifica, la partecipazione congiunta a webinar o la collaborazione in progetti didattici non costituiscono cause di astensione obbligatoria, rientrando tra i rapporti accademici o professionali episodici che non integrano un sodalizio professionale caratterizzato da comunanza di interessi economici o fiduciari di particolare intensità.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati