INAMMISSIBILITÀ DELL'OPPOSIZIONE COMUNALE PER TUTELA DI INTERESSI SENSIBILI IN CONFERENZA SERVIZI
In tema di conferenza di servizi, l'opposizione ex art. 14-quinquies della legge n. 241 del 1990 deve essere riservata alle sole amministrazioni specificamente ed ordinariamente deputate alla cura di determinati interessi sensibili. Ne consegue che deve escludersi una competenza comunale idonea a legittimare tale opposizione qualora il Comune non sia titolare di funzioni di tutela ambientale o paesaggistica attribuite da norme speciali, non potendo tale potere derivare dal generale ruolo di rappresentanza degli interessi della comunità locale o da poteri straordinari del sindaco.
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