Giurisprudenza e Prassi

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ESITI TITOLI PRIMA DELLE PROVE ORALI NEI CONCORSI PUBBLICI

TAR SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA Sentenza 2026

Ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, nelle procedure concorsuali per titoli ed esami, il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto ai candidati prima dell'effettuazione delle prove orali o pratiche. Tale adempimento costituisce una garanzia di trasparenza non derogabile dalla discrezionalità dell'amministrazione. Inoltre, un provvedimento di rettifica della graduatoria che intervenga a distanza di tempo significativo integra un annullamento d'ufficio parziale, illegittimo se adottato in violazione del termine ragionevole stabilito dall'art. 21-nonies, comma 1, della Legge n. 241/1990.

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