OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ESITI TITOLI PRIMA DELLE PROVE ORALI NEI CONCORSI PUBBLICI
Ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, nelle procedure concorsuali per titoli ed esami, il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto ai candidati prima dell'effettuazione delle prove orali o pratiche. Tale adempimento costituisce una garanzia di trasparenza non derogabile dalla discrezionalità dell'amministrazione. Inoltre, un provvedimento di rettifica della graduatoria che intervenga a distanza di tempo significativo integra un annullamento d'ufficio parziale, illegittimo se adottato in violazione del termine ragionevole stabilito dall'art. 21-nonies, comma 1, della Legge n. 241/1990.
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