SOCIETA' DI PROGETTO: NON FA VENIR MENO LA RESPONSABILITA' DELLE IMPRESE RIUNITE IN ATI NEI CONFRONTI DEI SUBAPPALTATORI (48.5 - 184)
Non essendovi cessione di contratto, la società di progetto non fa in alcun modo venire meno le garanzie patrimoniali e di capacità tecnica che l’aggiudicataria è tenuta a mantenere intatta per tutta la durata dei lavori, garanzie che del resto, sono assicurate dal fatto stesso che sono soci della società di progetto le stesse società che si sono aggiudicate la gara (come chiarisce anche il Cons. Stato, n. 4469/2016). Ecco perché le imprese riunite in ATI, responsabili solidalmente non solo nei confronti della stazione appaltante, ma anche nei confronti dei subappaltatori, mantengano ferma tale responsabilità, stabilita dalla legge, anche qualora, per l’esecuzione dei lavori, costituiscano una società di progetto, che diventa mero strumento per tale esecuzione, ed è per questo che non rileva l’argomentazione dell’appellata secondo la quale la società di progetto ha una sua autonomia patrimoniale per cui per i suoi debiti risponde la stessa e non le sue socie consorziate. I predetti articoli, il 48 comma 5 e il 184 del d.lgs. 50/2016, costituiscono norme che non si sostituiscono l’una all’altra, ma che aggiungono una garanzia ulteriore nei rapporti tra soggetti appaltatori di lavori pubblici e terzi subappaltatori, delineando la sopra descritta responsabilità solidale con la società consortile costituita per la materiale esecuzione dei lavori. Pertanto, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, nonostante la costituzione della società di progetto ex art. 184, del d.lgs. 50/2016 permane la responsabilità solidale ex art. 48 comma 5 della Controparte.
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