Giurisprudenza e Prassi

ATTIVITA' DI CARATTERE CULTURALE: NON RIENTRA NELLE CONCESSIONI E NEMMENO NEGLI APPALTI DI SERVIZI - NON APPLICABILE CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

TAR PUGLIA LE ORDINANZA 2025

Premesso che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, non sembra trattarsi - nella specie - dell’affidamento, da parte della P.A., di un appalto di servizi e nemmeno di una concessione, bensì dell’affidamento di un’attività di carattere culturale (con incassi degli spettacoli spettanti per intero al soggetto proponente e in assenza di oneri economici a carico dell’Amministrazione Comunale), sicché appare infondato il motivo di ricorso incentrato sulla dedotta violazione per omessa applicazione del D. Lgs. n. 36/2023; si rileva, in relazione alle altre censure formulate dalla parte ricorrente:

- l’irrilevanza dell’errore di sommatoria del punteggio (41,5 anziché 40,5) attribuito alla controinteressata per il criterio “Qualificazione del soggetto”, perché la differenza non cambierebbe l’esito complessivo della procedura selettiva de qua;

- l’infondatezza della doglianza incentrata sull’allegata insufficienza del voto numerico per giustificare l’attribuzione dei punteggi ai concorrenti, in presenza del carattere informale della procedura selettiva e di due maxi-criteri di valutazione suddivisi (dalla lex specialis) in vari sub-criteri specifici e analitici;

- la non necessarietà (e, anzi, l’impossibilità) della (pretesa) segretezza dell'offerta progettuale qualitativa, non essendo (peraltro) prevista nella specie alcuna offerta economica;

- l’infondatezza in fatto della dedotta (ma inesistente) mancata descrizione nei verbali delle operazioni svolte dalla Commissione;

- l’assenza della allegata violazione dell’Avviso pubblico, per aver la Commissione Valutatrice operato una modifica dello stesso, in quanto quest’ultima si è limitata ad effettuare solo una riduzione proporzionale dei punteggi previsti per il criterio “qualificazione del soggetto”, per rimediare ad un (mero ed evidente) errore materiale che portava, nella sommatoria dei punteggi previsti per il detto criterio, a 55, anziché 50;

-l’assenza di carenza della qualità di esperto, da parte dei membri della Commissione Valutatrice, trattandosi, invece, nella specie, di esperienza culturale comprovata dei predetti membri della Commissione;

- la non palese erroneità/illogicità, in una valutazione comparativa, nell'attribuzione dei punteggi alla ricorrente e alla controinteressata in relazione alle specifiche voci inerenti i sub-criteri di valutazione richiamate nel ricorso, tenuto conto della discrezionalità tecnica di cui la Commissione Valutatrice gode nell’attribuzione dei punteggi.

Sottolineato, infine, in relazione al periculum in mora, tenuto conto delle contrapposte esigenze prospettate dalle parti in causa, che la Stagione di Prosa 2024/2025 risulta concretamente avviata, con quattro eventi già tenuti e altri imminenti in Teatro e non, già presentati alla stampa e alla cittadinanza.

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COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
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